PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale di Portofino).

      1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.
      2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale di Portofino».
      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino sono definite entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati.
      5. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino.
      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      7. All'Ente parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente

 

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26 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante l'istituzione dell'area naturale marina protetta.
      8. L'Ente parco nazionale di Portofino si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta di cui al comma 7, della commissione di riserva istituita ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, che, alla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Liguria che è tenuta ad esprimersi nel termine di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture

 

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messi a disposizione dalla regione Liguria, dalla provincia di Genova e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.
(Finanziamenti).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale di Portofino;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale di Portofino.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

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Art. 4.
(Convenzioni).

      1. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale di Portofino, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.